
Come recentemente osservato in una sentenza di merito, il codice civile autorizza la realizzazione di opere innovative gravose o voluttuarie anche nel caso in cui sia una parte dei condòmini a sobbarcarsi le relative spese e sempreché siano suscettibili di utilizzazione separata. La stessa disposizione prevede anche che i condòmini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Da ciò, quindi, è facile dedurre che nel caso in cui alcuni condomini abbiano autonomamente costruito un ascensore (dando così vita ad un condominio parziale), su cui hanno diritto esclusivo di uso e di voto, questi non possano escludere un condomino che, rispettando le condizioni di legge e, quindi, contribuendo alle spese, chieda di subentrare nell’uso del bene.