
La vita condominiale prevede che ogni condomino possieda contemporaneamente una buona dose di tolleranza ed una buona dose di buon senso, al fine di minimizzare le controversie e godere di un migliore stile di vita.
Ove così non fosse, i trasgressori potrebbero incorrere in responsabilità di natura non solo civile ma anche penale: in particolare, il codice prevede reati come il “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” che punisce la condotta di chi genera o non impedisce che vengano generati determinati rumori che arrecano o possono arrecare disturbo ad una cerchia indeterminata di persone (non essendo, quindi, sufficiente la lamentela di un solo condomino).
Inoltre, troviamo il reato di “getto pericoloso di cose” che punisce colui che getta determinate cose o provoca determinate emissioni idonee a causare un danno alle persone (necessariamente) ed alle cose (ma non necessariamente).
Infine, in casi particolarmente gravi di condotte idonee a turbare per un periodo prolungato di tempo lo stile di vita quotidiano di una persona, si può arrivare fino alla contestazione dell’art. 612 bis che punisce gli “atti persecutori”.