
Come spiegato (seppur in maniera un pochino più articolata) dall’art. 117 bis c.c., ai fini dell’identificazione del supercondominio possiamo affermare questo si ha in tutti quei casi in cui esistono beni (o servizi) comuni a più edifici, già costituenti singoli condomini, attraverso quel rapporto di accessorietà tra beni comuni e singoli condomini che, seppur in misura minore, contraddistingue l’istituto del condominio semplice.
Nell’ipotesi in cui i partecipanti al supercondominio siano più di 60, è stabilito che debbano essere nominati, per ogni condominio, soggetti rappresentanti che vadano a formare una sorta di assemblea del supercondominio con compiti molto simili a quelli delle classiche assemblee condominiali (nomina dell’amministratore del supercondominio, gestione ordinaria, ecc..).
Non è, però, tutt’oro quello che luccica e, difatti, alcuni aspetti della disciplina del supercondominio convincono poco ai più: ad esempio, il rappresentante del condominio (che non può essere l’amministratore dello stesso) deve essere eletto con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti i due terzi del valore dell’edificio. Questo rappresentante, prenderà parte all’assemblea dei rappresentanti, la quale potrà nominare l’amministratore del supercondominio ma non revocarlo (la disciplina della revoca prevista per il condominio non è estendibile analogicamente al supercondominio). Inoltre, per quanto concerne la ripartizione delle spese, come stabilito dal Tribunale di Firenze, le delibere dell’assemblea del supercondominio hanno efficacia nei confronti dei singoli fabbricati e (di conseguenza) le spese relative inerenti al supercondominio essere ripartite secondo i valori dei singoli fabbricati e, successivamente, tra i singoli condomini facenti parte di ciascun Condominio in relazione alla tabella millesimale di ciascun fabbricato. Peraltro, in caso di spese d’interesse diretto del supercondominio, sarà possibile un addebito diretto ai singoli condomini, in particolare nel caso in cui le tabelle di ripartizione si riferiscano direttamente ad essi e non ai distinti fabbricati.
Date queste complicanze e data la situazione particolarmente vantaggiosa offerta dai vari bonus usufruibili da parte dei condomini, risulta quantomai necessario un coordinamento tra condominio semplice e supercondominio, che vada ad aggiungersi a quello, che potrebbe risultare altrettanto necessario, tra condominio semplice e singole proprietà individuali.