
Partendo dal presupposto che, secondo la Cassazione, le norme dettate per il condominio possono essere applicate, per analogia, anche al supercondominio, ne deriva che il distacco di un intero edificio dal riscaldamento centralizzato sarà legittimo laddove non comporti né aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del servizio centralizzato, né squilibri termici per l’erogazione del servizio. Il tutto sempre salvo che un regolamento di natura contrattuale non inibisca l’esercizio di detta facoltà e ricordando che comunque le spese di manutenzione e gestione dell’impianto resteranno a carico anche dei distaccati, in quanto essi non ne perdono la proprietà.