
La legge stabilisce che un condomino può chiedere e ottenere di distaccarsi da un impianto centralizzato quando questa operazione non comporta eccessivi squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini; per fare ciò, chiaramente, sarà necessario effettuare una perizia, oltre ad eventuali ulteriori obblighi in caso di allaccio ad un nuovo impianto o di distacco da impianti energetici.
Se la perizia viene presentata ed è esaustiva, il distacco può reputarsi legittimo e quindi deve essere concesso (l’assemblea non ha funzione autorizzatoria ed è nulla la clausola regolamentare che lo dovesse vietare); in alternativa, l’assemblea può chiedere integrazioni o una controperizia.
Infine, occorre sempre ricordare che, con il distacco, il condomino rinuncia solo all’uso dell’impianto centralizzato e non alla comproprietà dello stesso, per cui se da un lato egli può sempre procedere al riallaccio, dall’altro resta a suo carico una quota fissa per i consumi involontari, oltre che la manutenzione straordinaria dell’impianto, la conservazione ed eventuale messa a norma.