
In una recente sentenza, il Consiglio di Stato (massimo organo decidente della giustizia amministrativa) ha stabilito che la distanza di 10 metri, prevista dalla legge, tra edifici posti l’uno di fronte all’altro, vale soltanto per i nuovi fabbricati e soltanto al di fuori dei centri storici. La scelta legislativa di una tale specificazione non è casuale ma sta a significare una precisa volontà di escludere, nei centri storici, interventi che non riguardino edifici già esistenti (quindi interventi su edifici nuovi). Tale assunto non cambia neanche in conseguenza dell’implementazione dei Piano Casa regionali che prevedono la possibilità di realizzare ampliamenti degli edifici, seppur entro il limite del 35%.