
Ai sensi del codice civile, le spese per la manutenzione dell’ascensore devono essere ripartite tra i condomini sulla base di un criterio misto: infatti, il 50% della spesa sarà suddivisa sulla base dei millesimi di proprietà, impegnando così tutti condomini proprietari di unità immobiliari al cui servizio è posto l’ascensore, comprese quelle al piano terreno, mentre l’altro 50% sarà suddiviso tenendo conto dell’altezza dal suolo delle varie unità immobiliari, con la conseguenza che il proprietario di appartamento al piano terreno verrà esonerato da questa componente.
La legge non permette ad un singolo condomino di distaccarsi dal servizio di ascensore, esonerandosi così dalle spese. L’unico modo affinché ciò avvenga è la predisposizione di una clausola contenuta in un regolamento contrattuale o approvata all’unanimità in assemblea che provvede in tal senso.