
In tema di contabilità condominiale, il codice civile dispone che i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Questa previsione, in sé considerata, obbliga l’amministratore a comunicare ai condomini dove siano ubicati i documenti contabili inerenti al condominio ma non a portarli a conoscenza dei condomini in luoghi e momenti diversi rispetto all’assemblea che approva il bilancio.
Questa disposizione, però, può essere derogata (o, meglio, integrata) da una clausola regolamentare che prescriva all’amministratore di far pervenire ai condomini tutta una serie di documenti contabili entro una certa quantità di giorni antecedenti l’assemblea e che, se non rispettata, comporterebbe l’invalidità delle deliberazioni assembleari conseguenti.