
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, ossia i documenti fondamentali che compongono il rendiconto condominiale devono essere redatti, a pena di annullabilità, in maniera tale da consentire l’immediata verifica del suo contenuto. Come più volte specificato dalla Cassazione, partendo dal dato normativo di riferimento è possibile affermare che, pur non applicandosi al condominio le disposizioni previste per le società commerciali, la chiarezza (estrinseca ed intrinseca), nonché l’intellegibilità dei documenti debbano rispecchiare la loro effettiva idoneità a garantire ai condòmini il diritto alla trasparenza e alla comprensibilità della gestione condominiale.