
La Cassazione ha recentemente sancito che il rendiconto che riporti, per ogni singolo condomino, le somme dovute al condominio comprensive delle morosità può ben rappresentare un titolo di credito se, una volta deliberato, non viene impugnato entro i termini di legge. La delibera ha valore sia per gli esercizi successivi in relazione alle somme dovute periodicamente, sia per gli esercizi precedenti in relazione a eventuali morosità e, a tal fine, non è quindi sostenibile la tesi che il bilancio avrebbe una portata limitata all’esercizio nel quale è approvato. In particolare, dall’approvazione del rendiconto discende la prova dell’esistenza di un’obbligazione in capo ai condomini per la contribuzione alle spese di manutenzione ordinaria, in proporzione alle rispettive quote. L’amministratore, quindi, nel pretenderne il pagamento non è tenuto a presentare (ulteriori) documenti giustificativi.