
Il codice civile individua tre criteri per disciplinare la ripartizione delle spese condominiali ma questa norma non ha carattere tassativo. Essa, inoltre si riferisce non a tutte le spese relative a parti o servizi comuni, ma solo a quelle che sono necessarie alla conservazione dei beni comuni. In conseguenza di ciò è legittima, se e solo se approvata all’unanimità esplicitamente o, implicitamente per fatti concludenti, la convenzione modificatrice contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale o nelle deliberazioni dell’assemblea.