
È possibile prevedere, solo se contenuta in un regolamento di natura contrattuale e solo se specificamente approvata dagli altri condomini, una clausola secondo la quale il costruttore del condominio non sia gravato dalle spese condominiali per gli appartamenti rimasti invenduti e che queste quote vengano ripartite tra gli altri condomini. Inoltre, l’esonero non può avere una durata illimitata (la Cassazione ha parlato di massimo due esercizi finanziari).