Evitare il distacco idrico in condominio

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L’Autorità di regolazione per l’energia e l’ambiente ha stabilito che, dal 01/01/2020, l’acquedotto non potrà più chiudere il rubinetto al condominio se, entro la scadenza dei termini di messa in mora, sarà stata pagata almeno la metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione. L’acquedotto potrà procedere con le azioni sulla fornitura se l’utenza condominiale non dovesse effettuare il saldo entro i successivi sei mesi.

La procedura regolamentata prevede, inoltre, che il gestore dovrà inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura ma non prima di aver inviato un sollecito bancario con allegato il bollettino per il pagamento. Vige, altresì, l’obbligo di rateizzare il dovuto e di informare in modo comprensibile sulle modalità di ottenimento della dilazione. La fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dovrà essere riattivata entro due giorni feriali dall’attestazione dell’avvenuto saldo da parte dell’utente finale.

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