
Il codice civile prescrive, a pena di invalidità delle delibere assembleari, che i condomini ricevano, almeno cinque giorni prima della riunione, attraverso determinate forme tassativamente stabilite, l’avviso di convocazione. Il motivo per cui il legislatore ha prescritto solo alcune forme, a discapito di altre è dato dal fatto che quelle forme assicurano la certezza che il destinatario abbia ricevuto la comunicazione e rappresentano, così, una forma di garanzia prima di tutto verso i condomini ma anche, in funzione probatoria, per l’amministratore stesso.
Un mezzo di comunicazione particolarmente utilizzato ultimamente e che sta generando non pochi dissidi è la posta elettronica ordinaria: in merito numerose sentenze hanno stabilito che tale mezzo non sia idoneo ad assicurare le garanzie suddette e che, per questo motivo, non possa considerarsi valido ai fini dell’invio dell’avviso di convocazione assembleare. In ambito informatico, però, è possibile utilizzare la posta elettronica certificata perché, a differenza della posta ordinaria, garantisce, appunto, una sicurezza nell’invio della comunicazione e nella sua ricezione da parte del destinatario. Varie sentenze, però, hanno specificato che affinché anche questo mezzo sia valido, è necessario che anche l’indirizzo del destinatario sia di posta elettronica certificata, non essendo valido l’avviso inviato ad una casella di posta ordinaria.