Frontalini dei Balconi

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L’orientamento prevalente prevede che la manutenzione dei frontalini  spetti a tutti i condomini in quanto elementi della struttura esterna del balcone. Questi garantiscono il decoro architettonico dell’edificio e costituiscono un componente della facciata.  La distinzione tra parte strutturale interna  destinata all’uso esclusivo  e individuale del condomino  e quella esterna destinata ad assicurare l’armonia architettonica della facciata è l’elemento caratterizzante che disciplina il diverso regime di ripartizione delle spese dei balconi e dei terrazzi a livello.  Quindi le strutture che riguardano l’uso esclusivo sono da attribuire al singolo condomino mentre quelle parti che sono assimilabili alla facciata sono da ripartire in ragione dei millesimi di proprietà tra tutti i condomini.  Nel concreto la parte interna ed il piano di calpestio sono a carico del singolo mentre gli elementi decorativi esterni saranno ripartiti tra tutti i condomini in ragione dei millesimi.  Al fine di individuare una corretta ripartizione delle spese bisognerà valutare caso per caso se il frontalino dello specifico balcone svolga o meno una funzione decorativa e quindi ripartire le spese di conseguenza.  In caso di mancato accordo si dovrà ricorrere al giudice di merito , unico organo preposto, che potrà stabilire se di fatto un elemento di un balcone costituisca o meno parte integrante della facciata.  Questo spiega perché vi siano dei risultati contrastanti e a tal proposito vengono indicate due sentenze di riferimento: Tribunale di Salerno  10 novembre 1989 e Tribunale di Torino 22 ottobre 1986.

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