
L’Agenzia delle Entrate (anche se non a livello centrale) ha chiarito che le spese sostenute dal general contractor e imputate a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività che gli sono state affidate dal condominio committente non possono essere oggetto di detrazione nell’ambito del superbonus, restando incluse quindi solo quelle strettamente collegate agli interventi da realizzare.
Peraltro, in caso di contestazioni dovute ad esempio al fatto che si è ceduto un credito contenente anche importi non detraibili come in questo caso, ne risponderanno probabilmente i singoli condòmini cedenti per via della formula di cessione pro solvendo. D’altro canto, essendo l’attività di coordinamento ed organizzazione oggettivamente necessaria all’esecuzione del progetto di lavori con cessione del credito non potrà escludersi che tale attività ci sia ed abbia un costo.