GESTIONE AUTORIMESSE CONDOMINIALI NON SOGGETTE AL DEPOSITO DELLA SCIA ANTINCENDIO, COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA

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Le recenti modifiche della normativa in materia di prevenzione incendi in riferimento al rischio specifico dell’attività di autorimessa hanno creato un nuovo ambito di assoggettabilità che ha creato situazione “borderline” da non sottovalutare.

Il precedente quadro normativo infatti (D.M 1 febbraio 1986) definiva gli ambiti di riferimento in base al numero di posti auto presenti; diversamente il decreto ministeriale del 15 maggio 2020 oggi in vigore, con il quale è stato abrogato il precedente, attribuisce gli ambiti di riferimento in base alla superficie lorda dell’autorimessa (pari o superiore a 300 mq).

Si sono andate a creare via via situazioni di “caos normativo” ovvero, in alcuni casi precedentemente assoggettati alla presentazione di Scia antincendio, in base al numero di posti auto presenti, sono risultati ad oggi esclusi da tale obbligo, poiché la superficie lorda risultava inferiore a quella indicata dalla vigente normativa antincendio.  Come del resto sono rientrati nell’obbligo della Scia antincendio casi di autorimesse con pochi posti auto, ma con ampia superficie lorda che ha fatto scattare l’assoggettabilità.

A chiarimento di tale situazione è intervenuta la lettera circolare DCPREV protocollo n°17496 del 18/12/2020 citata come riferimento per le “autorimesse sottosoglia” (di superficie inferiore a 300 mq), quindi per tutti quei casi di autorimesse, anche condominiali, che per superficie non rientrerebbero nella obbligatorietà della Scia antincendio, vengono fornite indicazioni ai fini della sicurezza antincendio che pur non assumendo carattere cogente, vedono il riconoscimento universale da parte degli Organi competenti al fine di stabilire se un’attività di autorimessa sia correttamente progettata, gestita, manutenuta e sicura nei confronti del rischio incendio.

Tenuto conto della normativa vigente e della lettera circolare emessa a chiarimento in ambito delle autorimesse “sotto soglia”, rimane fortemente consigliato dal punto di vista tecnico l’allineamento alle prescrizioni previste dalla normativa, anche se non costituisca un obbligo, per garantire ai condomini una posizione di forza, oltre che ad una effettiva maggiore sicurezza, nei confronti di evento ipotetico.

                                                                                                          Benedetta Bandinelli

Architetto progettista iscritta all’Ordine degli Architetti di Firenze dal 1998 . Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze. Membro di Commissione edilizia per il Paesaggio fino al 2007, nei Comuni dell’ interland fiorentino. Specializzata in materia di sicurezza cantieri e sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08. Consulente aziendale esterno in materia di sicurezza, ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio