Per “stillicidio” si intende la caduta dell’acqua goccia a goccia, in modo continuo. Il codice civile prevede questa fattispecie in relazione all’acqua piovana però una storica sentenza (ancora oggi altamente considerata) ha stabilito che la disposizione di legge può essere estesa anche alle ipotesi di panni stesi ad asciugare a finestre o balconi.
Nel caso in cui un regolamento preveda che sulle parti esclusive non possono essere eseguite attività che arrechino disturbo alle parti comuni, come ad esempio lo stillicidio, questa disposizione contrattuale resta in vigore a tempo indeterminato, indipendentemente da qualsiasi consuetudine contraria assunta negli anni dai condomini che, quindi, possono essere richiesti in ogni momento di riprendere un comportamento conforme a quanto stabilito dal regolamento.
Allo stesso modo, un regolamento può stabilire il divieto assoluto di stendere i panni dai balconi, ovunque questi si affaccino, se tale attività contrasta concretamente l’estetica e il decoro del fabbricato.
Ai sensi di legge, nel caso in cui venga disatteso un obbligo previsto da un regolamento e qualora l’assemblea condominiale deliberi l’irrogazione della sanzione, questa potrà essere inflitta al condomino responsabile della violazione e potrà consistere nel pagamento di una somma di denaro fino a 200€ (la prima volta) o fino a 800€ (in caso di recidiva).