
Secondo il dettato del c.c., le grondaie e i doccioni rientrano a pieno titolo tra i beni comuni. Di conseguenza, tutte le spese che li riguardano vanno suddivise tra i condomini che ne fanno uso (ossia i proprietari delle unità servite da detti beni), ciò anche nell’ipotesi in cui il lastrico su cui essi poggiano sia di proprietà esclusiva o ad uso esclusivo. Stesso discorso, ma stavolta esteso a tutti i condomini, vale nel caso in cui questi beni abbiano provocati danni a cose o persone: l’importo del risarcimento sarà suddiviso pro quota. Non si dimentichi, che il condomino danneggiato, se da un lato è titolare del diritto al risarcimento, dall’altro è gravato dall’obbligo di partecipare alle spese di riparazione del bene che ha causato il danno.