
Ad esclusione di alcuni casi particolari, in relazione ad alcuni beni particolari (es. alberi ad alto fusto), se il regolamento condominiale non prevede espressamente che la manutenzione dei beni in uso esclusivo sia comunque a carico del condominio, si ritiene che questa debba essere posta in carico al singolo titolare del diritto d’uso sul bene condominiale.