
Anche grazie ad una recente ordinanza della Cassazione è possibile affermare che gli interventi per l’installazione di un cappotto termico su una facciata non rappresentano affatto un’innovazione voluttuaria ma, quasi al contrario, rappresentano un’innovazione agevolata che comporta importanti vantaggi a tutta la compagine condominiale. Proprio in ragione di ciò, la realizzazione di una tale opera, proprio in quanto volta a migliorare l’efficienza energetica dell’intero edificio, non dà luogo ad opera che possa ritenersi suscettibile di utilizzazione separata. Diretta conseguenza di questo assunto è che le relative spese dovranno essere ripartite in proporzione tra tutti i condomini.
Allo stesso modo è possibile affermare che la questione del decoro architettonico non possa essere sollevata come limite al cappotto e questo perché la riqualificazione energetica non deve necessariamente passare attraverso un miglioramento, appunto, del decoro architettonico. L’importante, si ricorda, è che non ne costituisca un’alterazione in negativo.