
La Cassazione, dopo aver ribadito che la revisione delle tabelle millesimali può avvenire solo in seguito a errore o sopravvenuta alterazione del rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari imputabile alle mutate condizioni dell’edificio, ha aggiunto che spetta comunque sempre al giudice di merito stabilire se il mutamento delle condizioni dei luoghi o le opere realizzate siano tali da implicare la revisione. Il fatto curioso, però, è che nonostante queste premesse, in questo caso si è deciso che le tabelle millesimali dovessero essere riviste, basandosi soltanto sul lamentato mutamento di destinazione di un immobile; criterio peraltro connotato da eccessiva discrezionalità e da tempo escluso dalla stessa Cassazione.