In risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha riferito che la remunerazione riconosciuta al professionista dai condòmini, per lo svolgimento delle attività inerenti alla straordinaria manutenzione, può essere fatta rientrare nel bonus fiscale ma solo se il suddetto professionista assume la qualifica di responsabile dei lavori.
Il problema di una tale affermazione risiede nel fatto che il compenso dell’amministratore è predefinito, a pena di nullità, nel momento in cui si perfeziona il rapporto di mandato. Egli, infatti, “deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”. Il compenso, dunque, sotto questo profilo, non potrebbe essergli riconosciuto per lo svolgimento di un’attività extra, laddove non sia stato preventivato in sede di nomina o rinnovo, ovvero in sede di delibera per l’appalto delle opere coperte da superbonus.
Altro punto affatto scontato è quello riguardante l’omnicomprensività del compenso: in particolare, l’amministratore, in quanto committente delle opere, meriterebbe senz’alcun dubbio, per le plurime responsabilità che si assume, un compenso professionale (ulteriore).
In aiuto a quest’ultima tesi, la posizione del committente, in quanto tale, risulta analoga a quella del responsabile dei lavori, ai sensi del d. lgs. 81/2008 e, in particolare, in almeno un paio di disposizioni di non secondaria rilevanza.
L’amministratore, in quanto committente, quindi, andrebbe presunto anche responsabile dei lavori, ma la differenza di posizione rispetto questa figura risulta, a parere dell’Agenzia, tutt’altro che formale.
Per concludere, quindi, possiamo affermare che la distinzione operata sulla figura del committente e su quella del responsabile dei lavori, in relazione all’applicabilità del beneficio fiscale, non trova adeguato riscontro giuridico,
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