
Una vicenda trattata dalla Cassazione, depositata con la sentenza 34278/2022, riguarda la citazione in giudizio del condominio da parte dei proprietari danneggiati a causa dei lavori mal effettuati sul lastrico solare e infiltrazioni negli appartamenti sottostanti. Il condominio, d’altro canto, sostiene che l’erronea realizzazione dei lavori debba essere imputata al direttore dei lavori, il quale è stato ritenuto responsabile anche del mancato controllo del lavoro svoltosi.
L’estensione della domanda al terzo
In tale circostanza deve essere considerato il tema di natura procedurale, in quanto è la società che ha effettuato i lavori ad essersi rivolta alla Corte Suprema. Secondo la società sussiste un vizio di ultrapetizione, in relazione all’estensione automatica della domanda degli attori ai terzi chiamati in causa, non avendo il condominio proposto manleva e garanzia. La Corte d’appello avrebbe quindi applicato erroneamente il portato delle sentenze di legittimità 25559/2008, poiché non ha considerato il principio di estensione automatica della domanda principale al terzo, il quale opera solo quando tale chiamata viene effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l’ipotesi di chiamata a titolo di garanzia impropria o di regresso.
La responsabilità da custodia
La tesi della società è che gli attori avessero chiesto il risarcimento del danno derivato ai vari appartamenti dall’inerzia del condominio; mentre il condominio convenuto avesse chiesto di imputare la responsabilità dei danni lamentati ai terzi chiamati, per inadempimento di appalto. Due motivi completamente diversi.
Conclusioni
La Suprema corte ha quindi ribadito che nel caso in cui il convenuto chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, commettendo un errore nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, si debba verificare l’estensione automatica della domanda al terzo, arrivando alla conseguente sentenza del giudice, il quale può emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, senza dover incorrere nel vizio di extrapetizione. È stata confermata quindi la responsabilità della ditta e del direttore dei lavori, i quali saranno tenuti ad effettuare il risarcimento dei danni, causati dalla loro inadempienza.