Il condominio non è sempre co-responsabile, in quanto custode, dei lavori mal eseguiti sul lastrico solare

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Una vicenda trattata dalla Cassazione, depositata con la sentenza 34278/2022, riguarda la citazione in giudizio del condominio da parte dei proprietari danneggiati a causa dei lavori mal effettuati sul lastrico solare e infiltrazioni negli appartamenti sottostanti. Il condominio, d’altro canto, sostiene che l’erronea realizzazione dei lavori debba essere imputata al direttore dei lavori, il quale è stato ritenuto responsabile anche del mancato controllo del lavoro svoltosi.

L’estensione della domanda al terzo

In tale circostanza deve essere considerato il tema di natura procedurale, in quanto è la società che ha effettuato i lavori ad essersi rivolta alla Corte Suprema. Secondo la società sussiste un vizio di ultrapetizione, in relazione all’estensione automatica della domanda degli attori ai terzi chiamati in causa, non avendo il condominio proposto manleva e garanzia. La Corte d’appello avrebbe quindi applicato erroneamente il portato delle sentenze di legittimità 25559/2008, poiché non ha considerato il principio di estensione automatica della domanda principale al terzo, il quale opera solo quando tale chiamata viene effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l’ipotesi di chiamata a titolo di garanzia impropria o di regresso.

La responsabilità da custodia

La tesi della società è che gli attori avessero chiesto il risarcimento del danno derivato ai vari appartamenti dall’inerzia del condominio; mentre il condominio convenuto avesse chiesto di imputare la responsabilità dei danni lamentati ai terzi chiamati, per inadempimento di appalto. Due motivi completamente diversi.

Conclusioni

La Suprema corte ha quindi ribadito che nel caso in cui il convenuto chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, commettendo un errore nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, si debba verificare l’estensione automatica della domanda al terzo, arrivando alla conseguente sentenza del giudice, il quale può emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, senza dover incorrere nel vizio di extrapetizione. È stata confermata quindi la responsabilità della ditta e del direttore dei lavori, i quali saranno tenuti ad effettuare il risarcimento dei danni, causati dalla loro inadempienza. 

Dott. Marco Suisola nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999 e la sua società ad oggi è composto da 14 dipendenti e 3 soci. Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 per poi diventare socio fondatore della Confartamministratori, nella quale ha rivestito la carica di tesoriere e parte integrante del CDA. E’ stato iscritto anche all’associazione Gesticond per un breve periodo ed ha fatto parte del consiglio. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/2014 . Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017. Conseguito attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’università di Firenze nell’anno 2006. Frequentato il corso per ottenere la qualifica di consulenze tecnico di ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014. A dicembre 2018 ha conseguito la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici come esperto giuridico immobiliare rilasciata dall' Università degli studi Guglielmo Marconi Roma. A febbraio 2020 ha scritto il suo primo libro" Il condominio per tutti" pubblicato dalla casa editrice il Masso delle Fate. Nel marzo 2020 ha ottenuto la certificazione come black belt manager. Fa della formazione personale e dell’ aggiornamento professionale i suoi punti di forza. Da maggio 2020 al dicembre 2021 è stato presidente della società Benessere condominiale srl che si occupa di amministrazioni condominiale a livello nazionale. Dal luglio 2020 vice presidente nazionale dell'associazione Conei. Ha fondato nel 2020 il marchio Simplycondominio con il quale svolge collaborazioni sul territorio con altri amministratori.