Il distacco dal sistema di riscaldamento centralizzato (con il conseguente esonero dal pagamento delle spese di consumo) è, in via generale, consentito. Occorre però, puntualizzare alcuni aspetti e precisare le limitazioni: il distacco, per essere legittimo, non deve comportare maggiori spese a carico degli altri condomini e non deve pregiudicare la piena fruibilità del servizio da parte dei suoi utilizzatori.
A carico del condomino, peraltro, permangono (a norma inderogabile di legge) le spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell’impianto condominiale.
La possibilità di distacco, inoltre, può essere vietata da una clausola del regolamento di condominio ma, affinché sia valida anche per eventuali compratori, questa deve essere riportata nella nota di trascrizione dell’atto di compravendita dell’immobile.