Le città si svuotano e anche alcuni portieri di condominio partono proprio in questi giorni per concedersi il meritato riposo. Cosa avviene a questo punto nel nostro condominio?
Non è lavoro occasionale
Può capitare che alcuni consiglieri del condominio avanzino l’idea, per il fatto che il lavoro del sostituto sarebbe stato temporaneo, di proporgli una prestazione di lavoro occasionale con il ricorso a “prestO” (prestazione Occasionale). Ma l’amministratore deve obiettare che non è la formula adatta. Infatti il portiere titolare svolge dei compiti che non hanno i caratteri dell’occasionalità, dell’episodicità e della sporadicità: il suo lavoro è organizzato e disciplinato da un datore di lavoro, non è sporadico, ne tantomeno episodico e rispetta determinati orari fissi; lo stesso varrebbe per il sostituto, al quale andrà quindi proposto un rapporto di tipo subordinato (non occasionale) anche se, naturalmente, a tempo determinato e non indeterminato. A conferma di ciò, il recente articolo 54-bis dalla legge 96/2017 afferma che il contratto occasionale «è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità». La nuova norma prevede un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile per gli impieghi occasionali; limite che potrebbe essere superato nel corso del rapporto di sostituzione.
Contratto a tempo determinato
La formula da prediligere per assumere il sostituto sarebbe dunque quella del contratto subordinato a tempo determinato (full time o part time), da rendere valido attraverso atto scritto, in cui indicare oltre agli elementi obbligatori anche quelli accessori, oltre naturalmente alla data di inizio e di fine rapporto.
Il nuovo Dl «Dignità» ha apportato una serie di modifiche al contratto a tempo determinato ma che difficilmente possono riguiardare una sostituzione estiva (limitazione della durata del contratto “a causale” fino a 12 mesi; per i rinnovi sono state reintrodotte le causali.
Quindi, nel nostro caso: meglio apporre una ragione giustificativa oppure no? Una circolare del Lavoro rammenta che, se il lavoratore è assunto a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, il datore di lavoro è esentato dal versamento del contributo addizionale dell’1,4% se in serirà nell’atto scritto la motivazione di sostituzione. Però inserire la motivazione potrebbe portare a un prolungarsi del rapporto: se il portiere titolare dovesse ammalarsi durante le ferie il rapporto con il sostituto si procrastinerebbe fino al suo rientro.
Appalto all’impresa di pulizia
Può trattarsi di una valida alternativa ma con la raccomandazione di firmare un regolare contratto d’appalto e senza farsi allettare da proposte che giocano troppo al ribasso dei prezzi, dietro alle quali potrebbe nascondersi un rapporto non regolare con il personale addetto alle pulizie inviato nel condominio.
(fonte sole 24 ore)
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