Il revisore condominiale

0

La legge di riforma in materia condominiale del 2012 ha introdotto elementi di forte innovazione nella disciplina della contabilità condominiale: il professionista addetto deve ora condurre una gestione contabile più vincolata e redigere un rendiconto ispirato non più soltanto al principio di intellegibilità, ma anche ad un principio di formalità attenuata.

In particolare, tra le novità introdotte ne troviamo alcune di notevole importanza come quella di aprire un c/c specifico ed esclusivo, l’obbligo di tenere costantemente aggiornato il registro di contabilità, il diritto di ciascun condomino di accedere alla rendicontazione periodica del c/c e, infine ma non per importanza, la possibilità di nominare un revisore contabile.

La nomina del revisore viene effettuata dall’assemblea con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Secondo l’attuale legislazione, peraltro, chiunque può svolgere questa attività, non essendo necessario provare alcuna competenza in materia contabile.

L’attività di revisione si articola su due periodi distinti: in primo luogo, al revisore viene affidato il compito di verificare la contabilità del condominio in relazione a gestioni contabili i cui rendiconti sono già stati approvati dall’assemblea e sui quali dovrà, però, limitarsi ad effettuare un’analisi di fondatezza e congruità, senza esprimere una propria valutazione con riferimento alle scelte compiute dall’assemblea.

In secondo luogo, il revisore è chiamato a esaminare la contabilità condominiale relativa all’esercizio in corso; qui la verifica può portare alla redazione di tutti i documenti contabili necessari e alla presentazione di una relazione finale sull’attendibilità della contabilità.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui