IL RISCALDAMENTO: MODIFICA RIPARTO SPESE

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Con il Dlgs 102/14, si è resa obbligatoria l’installazione dei sistemi di termoregolazione. Quindi, avendo ciascun condomino la possibilità di scegliere il calore desiderato, la spesa deve essere ripartita in base ai consumi effettivi rilevabili dai contabilizzatori.

I condomini hanno l’obbligo di ricorrere per la ripartizione, alla norma Uni 10200, oppure, ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate differenze di fabbisogno termico tra le unità immobiliari superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Per ricorrere 70 -30, è però necessaria una relazione tecnica asseverata, intendendo quale asseverazione, nell’incertezza della norma, quella da effettuare in tribunale e non la semplice dicitura “relazione asseverata” apposta a firma del professionista abilitato. In tal caso, quindi, non è necessario determinare la nuova tabella millesimale in base al fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari, così come invece previsto qualora venisse applicata la norma Uni 10200:2018.

Ricordiamo, infine, che il distacco del riscaldamento o del condizionamento è

possibile se non derivano:

  • notevoli squilibri di funzionamento (che non dovrebbero verificarsi in caso di termoregolazione);
  • aggravi di spesa per gli altri condomini

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