Tra le problematiche più ricorrenti in condominio c’è quella di individuare esattamente quali sono i beni ricadenti nella proprietà comune dei condomini.
Il sottotetto, ad esempio, è un bene (ricompreso nella riforma del 2012) che può assumere la qualità di bene comune o quella di bene esclusivo, a seconda dei casi.
Varie sentenze provenienti da più gradi di giudizio hanno stabilito che il sottotetto è comunque oggetto di proprietà comune ogniqualvolta sia destinato, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune.
Queste sentenze, però, hanno anche stabilito quali siano i criteri da utilizzare al fine di stabilire la comproprietà o meno dei sottotetti: ciò che principalmente fa la differenza (in assenza di diverso accordo) è la strutturazione dei luoghi, ossia ad esempio, la possibilità o meno per i condomini di accedere al sottotetto. Nel caso in cui, quindi, un sottotetto risulti accessibile soltanto dall’interno dell’appartamento a cui esso è preordinato, andrà sicuramente considerato come un bene in proprietà esclusiva e viceversa.