Immissioni in condominio

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L’immissione, in generale, si sostanzia in una vera e propria intrusione materiale o immateriale che invade l’altrui proprietà e, secondo la legge, è lecita non supera la normale tollerabilità. Quello appena enunciato però, è un concetto non normativamente definito, variabile, da misurarsi caso per caso e da raffrontare alle condizioni ambientali, le quali a loro volta devono essere valutate tenendo conto della destinazione d’uso dei luoghi ma anche del libero esercizio del diritto di proprietà. La valutazione concreta, quindi, è lasciata al prudente apprezzamento del giudice che si avvarrà di misurazioni tecniche e di prove.

Per quanto concerne la misurazione, leggi e regolamenti fissano determinati standard che sono punti di riferimento ma non dati inamovibili. Il dato rilevato inferiore al minimo di legge non esclude automaticamente l’illegittimità della condotta che dovrà essere analizzata tenendo conto della complessiva condizione ambientale e delle ragioni della proprietà (intese come facoltà concesse al titolare del relativo diritto).

In questo panorama di non facile e diretta comprensione, infine, la figura dell’amministratore svolge un importante ruolo di informazione e sensibilizzazione riguardo la disciplina vigente, nonché tramite l’esecuzione di eventuali delibere condominiali che dispongano iniziative per attenuare rumori e/o attivare eventuali iniziative giudiziarie (rispetto alle quali però egli si pone come terzo estraneo nel caso tali iniziative riguardino conflitti privati tra condomini).

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