Impianti fognari e braga condominiali

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​Ai sensi dell’art. 1117 c.c. comma 3 la rete fognaria (complesso delle opere idrauliche destinate alle acque chiare e servizi igienici ) è parte comune a tutti i condomini, salvo prova contraria, sino alle diramazioni alle singole unità. Di conseguenza le spese devono essere ripartire tra tutti i condomini in ragione dei millesimi. ​ Si rileva un’analogia tra l’impianto fognario e quello idrico dove si tiene conto della comunione degli impianti per la parte centrale dello stesso mentre la restante porzione che si dirama verso la singola proprietà è esclusiva. La proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto del loro raccordo con l’innesto nella colonna verticale, all’altezza di ciascun piano dell’edificio. La braga che è l’elemento di raccordo tra privato e condominiale va qualificato come bene condominiale supportata dalla sua caratteristica di essenzialità del bene condominiale.
​Nel caso in cui una singola colonna di scarico o una fossa biologica interessi solo determinate unità immobiliari le spese di manutenzione e conservazione , ove nulla in contrario disponga il regolamento di condominio, devono essere ripartite solo tra quest’ultime.​

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