
Nel caso in cui il proprietario di un fondo non goda di un accesso diretto ad una pubblica via, è necessario costituire, a carico del proprietario del fondo “intralciante”, una servitù sul fondo che impedisce questo accesso e crearne, quindi, uno. Più in particolare, i casi qui contemplati sono quelli nei quali il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via(interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
Nell’ipotesi in cui il proprietario del fondo servente non dovesse acconsentire all’imposizione della servitù, risulta necessario agire coattivamente ma, per poterlo fare occorre, oltre a quanto abbiamo visto sopra, dimostrare che questa possa rappresentare un vantaggio (e non una semplice comodità) per il fondo dominante.
Si ricordi, infine, l’impossibilità di costituire una servitù coattiva qualora il fondo dominante si trovi in mancanza di uno sbocco su pubblica via a causa di un atto promanante (anche) dalla volontà del proprietario del suddetto fondo.