INCOMBE SUL CREDITORE OPPOSTO L’ONERE DI ATTIVARE LA MEDIAZIONE

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 19596/2020 del 18.09.2020 ha risolto, speriamo una volta per tutte, il contrasto sorto tra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito relativamente alla corretta identificazione (creditore opposto o debitore opponente?) del soggetto obbligato a dare corso alla procedura di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 5 comma 1 –D.lgs. n. 28/2010

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

L’amministratore cosa può fare?
Può, con delibera, farsi autorizzare dai condomini ad introdurre la procedura di mediazione.
Perché?
L’ autorizzazione si rende necessaria soprattutto per tutte quelle questioni ove il legislatore non ritiene sia necessaria, come ad esempio il recupero degli oneri condominiali.
Vediamo cosa può accadere…
Opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei confronti di un ex amministratore e successiva procedura di mediazione, delegata dal giudice.
L’amministratore, nel caso di specie, agiva per propri compensi e anticipazioni.
Il Tribunale di Massa con la sentenza n. 379 del 27.07.2020 nell’affrontare il tema della legittimazione dell’amministratore a stare in giudizio, rimanda ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10846/2020 del 06.06.2020, ha affrontato il tema dell’art. 71 quater disp.att.c.c..
Infatti, chiarisce che l’amministratore per instaurare il procedimento di mediazione non può servirsi della legittimazione delle materie previste ex art. 1130 c.c. ma deve farsi autorizzare dall’assemblea.
Quindi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con il suo intervento scioglie – speriamo – un nodo ormai stretto da anni
Se da una parte la tesi prevalente sostiene che l’onere di attivare la procedura di mediazione spetta all’attore sostanziale (opposto), pena la revoca del decreto ingiuntivo; dall’altra c’è chi individua nell’opponente la parte onerata, con conseguente improcedibilità dell’opposizione e indebolimento del decreto ingiuntivo in caso di inerzia.
Visto il contrasto, la Terza Sezione della Suprema Corte con l’ordinanza interlocutoria 18741/2019 ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione della questione.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596, hanno affermato che l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

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