
La Cassazione ha recentemente ribadito che le innovazioni si distinguono dalle modificazioni sotto un duplice profilo: da un lato le prime consistono in opere di trasformazione che modificano il bene comune alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si considerano opere attuate per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa. Dall’altro lato, le innovazioni sono date da interessi portati avanti da una maggioranza qualificata espressa in assemblea, mentre le modificazioni possono essere date anche da interessi dei singoli.