Ai fini dell’individuazione delle innovazioni vietate, è necessario fornire una definizione di “decoro architettonico: con questo termine si intende l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso e nel suo insieme una sua determinata, armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico.
Secondo il codice civile, i condomini dissenzienti possono partecipare successivamente ai vantaggi delle stesse innovazioni contribuendo pro quota alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera ragguagliate al valore attuale della moneta.
Lo stesso articolo del codice permette al condomino di sottrarsi alle spese di propria competenza per quegli impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria (sono, quindi, prive di utilità pratica) ovvero risultano particolarmente gravose, anche in relazione alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio.