
Può succedere, per diversi fattori e per colpa di soggetti interni o di soggetti esterni che un codominio si renda conto di una situazione di probabile inquinamento del suolo. Per addentrarci nell’argomento e capire come agire in questi casi, partiamo col dire che un determinato luogo si definisce contaminato quando le matrici ambientali presentano valori di concentrazione di sostanze inquinanti superiori a determinate soglie stabilite dalla legge. Queste soglie, definite livelli di contaminazione, si distinguono a seconda della concentrazione delle sostanze: la prima soglia si chiama soglia di contaminazione e se il suo valore di riferimento viene superato, si ha una situazione di potenziale contaminazione. La seconda soglia, invece, si definisce soglia di rischio e se il suo valore viene oltrepassato, si ha una situazione di contaminazione vera e propria.
Un primo obbligo derivante dalla legge e che preme qui sottolineare è quello secondo cui, in caso di sospetto di inquinamento, il responsabile condominiale per questo tipo di situazioni si deve immediatamente attivare e porre in essere tutte le contromisure atte ad evitare la propagazione e l’irreversibilità dell’eventuale contaminazione. Questa procedura, si badi, deve necessariamente essere attuata indipendentemente da chi sia il soggetto responsabile dell’inquinamento e da un successivo accertamento di questa responsabilità.
Il responso vero e proprio però, si ha solo all’esito di un procedimento alquanto articolato (da notificarsi agli enti territoriali di competenza e al Prefetto) che inizia con un’analisi di rischio. Successivamente a questa viene operata una vera e propria verifica della concentrazione di sostanze inquinanti, da cui possono scaturire più situazioni: se i valori sono inferiori alla soglia di rischio, pur non sussistendo un obbligo di bonifica, possono sussistere obblighi di monitoraggio. In caso di valori superiori alla soglia di rischio, invece, il condominio dovrà predisporre un piano di bonifica idoneo a minimizzare i rischi e ripristinare lo stato ex ante del sito.
Comunque sia, per evitare problemi di questo tipo, sono altamente consigliati interventi di manutenzione periodica, specialmente nelle zone più delicate, nonché controlli periodici d’integrità di eventuali fonti di pericolo. Nel caso in cui, comunque, si dovesse rendere necessaria un’indagine preliminare, la decisione dovrà passare dall’assemblea che dovrà approvarne (e sopportarne) la spesa.
Per concludere, citiamo brevemente un caso particolare ossia quello dell’amianto: la normativa in materia non ha previsto un obbligo di rimozione generalizzata dei materiali che ne contengano, a condizione che le opere realizzate siano in buono stato di manutenzione, che non rappresentino un pericolo per la salute e che siano state realizzate in un momento storico in cui l’amianto era ancora utilizzabile.