
Un recente caso arrivato in tribunale ha dato modo di rimarcare il principio secondo cui il conduttore che interviene sulla concreta destinazione e distribuzione di spazi condominiali, facendo installare opere destinate ad uso personale su beni di proprietà comune, può farlo solo in nome e per conto del condomino proprietario e non potrebbe mai essere portare di un interesse proprio da far valere nei confronti degli altri condòmini.