
Con una recente sentenza di merito, il tribunale adito ha innanzitutto ricordato che, nonostante l’avvenuto distacco da parte del nudo proprietario, l’impianto di riscaldamento centralizzato resta comunque una parte comune e, quindi, costui deve comunque continuare a pagare le spese relative ai consumi involontari e all’adeguamento dell’impianto per la contabilizzazione del calore. Proseguendo, però, e arrivando al nodo della questione che gli era stata posta, il giudice ha stabilito che non sussiste alcuna norma che impone all’amministratore di separare, in sede di rendiconto, le spese ordinarie da quelle straordinarie, essendoci comunque una solidarietà tra le parti verso il condominio. La distinzione qui richiamata, quindi, costituisce una mera facoltà per l’amministratore, che si tradurrebbe in un obbligo solo qualora espressamente richiesto in virtù del principio di collaborazione che lega i condomini all’amministratore.