La convocazione dell’assemblea

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La legge prevede ad oggi due requisiti fondamentali ed inderogabili affinché una convocazione proveniente dalla volontà dei condomini possa essere legittima:

  • Provenga da almeno due condomini
  • Che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’intero edificio

Va precisato che, ai sensi di legge, nessuno di questi due requisiti è derogabile.

 

La convocazione deve essere effettuata tramite l’impiego di mezzi idonei a raggiungere tutti i condomini e che siano previsti dalla legge, deve pervenire loro almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere le indicazioni dell’ordine del giorno, della data, del luogo e dell’ora della riunione.

Una eventuale comunicazione data con mezzi non previsti dalla legge rappresenta un vizio superabile, però, dall’amministratore attraverso la dimostrazione dell’effettiva conoscenza delle generalità della riunione da parte dei condomini.

 

Nel caso in cui questo termine non venga rispettato, si potrà eccepire l’invalidità delle deliberazioni prese da quell’assemblea.

Lo stesso ragionamento vale nel caso in cui manchi un elemento fondamentale, come ad esempio il luogo in cui si terrà l’assemblea.

 

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