
Il codice civile prevede la possibilità di correggere le tabelle millesimali deliberando in assemblea a maggioranza semplice (al posto della generalmente richiesta unanimità) per alcuni casi elencati: – quando la modifica è conseguenza di un errore che consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito;
– quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di soprelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.