LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

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Avv. Federico Donati

Ci occupiamo oggi del procedimento edilizio nel quale l’amministratore va ad interpretare una figura esterna al processo condominiale e precisamente è il responsabile dei lavori da nominare nel momento in cui all’interno del condominio si effettuano dei lavori di manutenzione o di ristrutturazione.

Il procedimento edilizio di norma inizia con una delibera assembleare che, in assenza di una nomina specifica del responsabile dei lavori e del suo onorario, fa sì che l’amministratore, in quanto mandatario dell’assemblea e rappresentante dei partecipanti al condominio, assuma automaticamente il ruolo di responsabile dei lavori e tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso collegate.

Purtroppo molti amministratori evitano di approfondire il tema di questa figura del processo edilizio che è disciplinata dagli articoli 89 e successivi del D.lgs. 81/2008 ed in molti casi ignorano le responsabilità civili e penali che a questa figura vengono attribuite.

Il responsabile dei lavori deve assolvere molti obblighi all’interno del processo edilizio rappresentando e facendo sempre gli interessi esclusivi del committente, cioè della totalità dei condomini attraverso l’organo decisionale dell’assemblea.

Risulta fondamentale avere una formazione completa, che vada al di là di quello che prescrive la legge 220/2012, la legge del 2014 ed il D.M. 140/2014, con particolar attenzione alle norme in tema di cantieri temporanei e mobili, per i quali il legislatore ha dedicato un Titolo specifico nel D.Lgs. 81/08.

Le relative norme addossano alle due figure chiave del «committente» e del «responsabile dei lavori», un complesso di non lievi adempimenti in termini di cooperazione, verifica e informazione, la cui mancata osservanza determina rilevanti sanzioni penali o amministrative pecuniarie, anche se la norma prevede significative semplificazioni per i cantieri con una sola impresa o con entità presunta inferiore a 200 uomini – giorno.

Importanti sono le definizioni di legge delle figure preposte :

A) Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;

B) Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

Il Responsabile dei Lavori è quindi una figura facoltativa che può essere nominato a discrezione del Committente, il quale gli attribuisce poteri decisionali e di spesa a seguito del conferimento del mandato ma l’articolo 93 riferisce che il  committente è esonerato dalle  responsabilità connesse all’adempimento degli  obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile  dei  lavori.

La Giurisprudenza di legittimità ha interpretato in modo stringente, la disposizione sul responsabile dei lavori che di fatto appare decisamente generica.

Corte di Cassazione – Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 “Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli”.

Quantomeno per sottarsi alle responsabilità derivanti dall’incarico di Responsabile dei lavori è opportuno che l’assemblea nomini un responsabile esterno con peculiari abilità tecniche che non coincida con l’amministratore di condominio già individuato come committente, a meno che quest’ultimo non abbia competenze tecniche proprie e si dichiari consapevolmente pronto ad assumere l’incarico.

Le funzioni che possono essere affidate al Responsabile dei lavori sono elencate nell’art 90 del D.lgs 81/2008 ma comunque in capo al committente l’obbligo di controllare che il responsabile dei lavori espleti regolarmente gli incarichi conferiti, pena la sua corresponsabilità per l’evento sanzionato.

Essi sono in estrema sintesi e non esaustivamente:

  • la valutazione delle prime scelte progettuali per quanto riguarda la sicurezza;
  • l’individuazione della durata dei lavori;
  • la valutazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del Fascicolo redatto dal Coordinatore in fase di progettazione (CSP) e dei Piani Operativi di sicurezza (POS) delle imprese terze;
  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa aggiudicataria e dei subappaltatori che intervengono in corso d’opera;
  • l’inoltro della notifica preliminare e dei suoi successivi aggiornamenti agli enti di controllo,
  • la messa a disposizione del PSC alle imprese concorrenti prima dell’aggiudicazione della gara;
  • la designazione del CSP e del coordinatore in fase di esecuzione (CSE) e il controllo che essi eseguano puntualmente gli incarichi loro conferiti ecc.

Il committente quindi (che in generale potrebbe essere un qualunque cittadino privo di alcuna cognizione specifica) ha facoltà di liberarsi dei gravosi obblighi sopra elencati nominando a tal fine un «responsabile dei lavori», giusta la disposizione dell’articolo 93 Testo unico per il quale «il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori»; ma si ritiene che la sua responsabilità permanga se abbia scelto un soggetto non idoneo alla funzione.

Per liberare il committente dall’obbligo di sicurezza la nomina del responsabile dei lavori deve costituire un espresso atto di delega con la determinazione della sfera di competenza e dei necessari poteri decisionali cui sono connessi oneri di spesa (Cassazione penale 47476/2011 e 29138/2006).

Del tutto opportuno quindi che in esito alla formalizzazione del contratto di appalto, successivo alla delibera autorizzativa, il Condominio e per esso, l’amministratore sottoscriva una ampia e circostanziata delega al soggetto nominato “responsabile dei lavori” al fine di rimanere immune da rilievi in caso di accertamento e/o sopravvenute problematiche di cantiere.

Avv. Federico Donati