Nell’incertezza della legge, ritenere che la legittimazione passiva in giudizio spetti alla persona dell’amministratore e non al condominio in persona dell’amministratore, non convince per tutta una serie di motivazioni che spaziano dalla natura del suo ruolo, alla tipologia di contratto che lo lega al condominio (contratto di mandato).
Per le ragioni (sopra soltanto riassunte), una corretta interpretazione delle disposizioni di legge in materia, deve condurre alla soluzione che è il condominio, e per esso il suo amministratore, ad avere l’obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali.
Del resto, non può ritenersi sufficiente la considerazione che in capo all’amministratore vi sia un obbligo di collaborazione e di buona fede rispetto ai terzi creditori, per far desumere che questo obbligo sia posto in capo al condominio in persona dell’amministratore invece che in capo alla persona dell’amministratore.
Infine, la circostanza che si possa rilevare una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza nell’operato del condominio per il tramite dell’operato del suo amministratore, oppure che a causa della condotta dello stesso, il condominio subisca un pregiudizio, sarà, semmai, oggetto di controversia tra l’amministratore ed i condomini, che potrebbero rivendicare nei confronti dello stesso un danno derivante da inadempimento contrattuale.