di Daniela de Luca e Franco Pagani
Stiamo vivendo un momento assolutamente straordinario, quanto imprevisto e la novità è che ne siamo tutti coinvolti, a prescindere da essere locatori o conduttori, che il negozio sia per abitazione o per uso commerciale, che si tratti di rapporti condominiali o di semplici comunioni.
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per di più, ha disposto, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID19, misure urgenti in materia di giustizia[1], sospendendo le udienze dei procedimenti civili e penali qualsiasi e qualsiasi atto riferibile a data successiva al 15 aprile ad eccezioni di pochi casi.
Ciò significa che tutto ciò che ci preoccupa: dal canone di locazione che non siamo oggi in grado di sostenere(o dall’altra parte di poter riscuotere), cosi come anche gli oneri condominiali dovuti che rischiano di non poter essere fronteggiati e di conseguenza si accavallano con i futuri impegni, aumentando un’esposizione debitoria sempre più onerosa da affrontare in seguito, possono, da subito, trovare una SOLUZIONE nella MEDIAZIONE CIVILE
Questa è occasione per ognuno di noi, di poter gestire in autonomia ed al meglio, le risorse disponibili.
Sedersi ad un tavolo “gestito” con il conduttore dell’immobile che lochiamo o al contrario con il locatore, con l’inquilino dello stabile che gestiamo, con l’amministratore del nostro condominio, oggi, offre l’opportunità di raggiungere accordi, senza avere la preoccupazione di dover fronteggiare domani un giudizio farraginoso che probabilmente non vedrà né vinti né vincitori, ma solo dispersione di tempo denaro e dispiaceri per responsabilità che non sono nostre.
Notevoli saranno e/o potrebbero essere i danni economici e questioni giuridiche che compromettono la solidità di qualsivoglia rapporto sia esso commerciale che sociale.
Contratti che potrebbero vedersi risolti invocando “la causa di forza maggiore”
Una soluzione può esserci.
Locus praeventioni melior quam rememdium
Raggiugere un accordo in mediazione significa ottenere una soluzione condivisa che faccia sì che i rapporti proseguano al meglio riversando le energie su altre necessità; è possibile trovare un accordo che costituisce un TITOLO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, così come previsto dall’art. 479 c.p.c.[2]
La mediazione ex D.lgvo 28/2010[3] è uno strumento formidabile che attribuisce al potere negoziale delle parti, in presenza di un soggetto terzo imparziale “equidistante “- il mediatore-, di formare una intesa in grado di essere duratura tra le parti stesse e di ottenere la forza esecutiva.
E’ uno straordinaria passo in avanti rispetto al sistema giudiziario agonizzante.
PERCHE’:
- dura al massimo 3 mesi
- garantisce la riservatezza assoluta
- ha efficacia esecutiva con l’accordo di mediazione
- è esente da imposte di bollo tasse o diritti di qualunque specie
- è esente dall’imposta di registro nel limite di 50.000€
- consente il riconoscimento di un credito di imposta commisurato alle indennità di mediazione
- ha costi molto bassi –con applicazione delle tabelle delle indennità di mediazione previste dal Ministero di Giustizia