
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la nomina del presidente dell’assemblea è un atto privo di particolari formalità imposte per legge, con la conseguenza che eventuali presunte irregolarità non porteranno all’invalidità delle delibere assembleari assunte nella medesima riunione. Altro corollario, recentemente oggetto di sentenza di merito, riguarda il fatto che, per i medesimi motivi suesposti, il presidente dell’assemblea non deve necessariamente essere un appartenente al condominio che si riunisce, ben potendo invece essere un soggetto estraneo ad esso.