
L’art. 1117 c.c., il quale presenta un elenco di beni comuni, non annovera tra questi i lucernari, la cui appartenenza a tale categoria non può essere esclusa a priori sia in quanto l’elenco è da considerarsi meramente esemplificativo, sia in quanto un regolamento contrattuale o una delibera assembleare ben potrebbero attribuire a questo bene la natura, appunto, di bene comune. Allo stesso modo, l’appartenenza comune del lucernario può essere desunta nelle ipotesi in cui questo contribuisca al decoro architettonico dell’edificio in quanto presenti un’estetica particolarmente gradevole. Altro criterio dirimente utilizzabile è quello dei beni su cui il lucernario insiste e che, quindi, ne traggono un vantaggio in termini di funzionalità: in particolare, se il lucernario insiste e quindi avvantaggia in termini di areazione e di illuminazione beni esclusivi, allora sarà anch’esso un bene esclusivo (come pertinenza), in caso contrario, come ad esempio nel caso in cui questo insista sulle scale condominiali, allora sarà da considerarsi bene comune. Come avallato anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché da parte della dottrina, quindi, il criterio da seguire per capire se le aperture (lucernari e finestre) sono di proprietà esclusiva o condominiale, risiede nella funzione che espletano ed esula invece dalla natura condominiale o meno del più ampio bene di cui fanno parte (tetto o muro perimetrale), a maggior ragione se l’apertura è stata costruita successivamente all’edificio e sia quindi connotata da una propria autonomia ed indipendenza.