Il D. Lgs. 81/2008 (TU sulla sicurezza sul lavoro), in determinati casi ed entro certi limiti si applica anche al condominio e ciò avviene, ad esempio, nei casi in cui una norma configura l’assunzione in capo all’amministratore di condominio del ruolo di datore di lavoro.
Dalle norme suddette si evince che l’amministratore può essere qualificato come datore di lavoro quando, innanzitutto, il condominio da lui amministrato si configuri come unità produttiva nella quale un lavoratore, ad esso legato da rapporto di lavoro, svolga attività lavorativa.
Sulla specifica individuazione del personale dipendente, vi sono differenze di disciplina che intervengono a seconda dell’inquadrabilità o meno del lavoratore all’interno della categoria dei contratti collettivi dei proprietari dei fabbricati; inoltre, con la locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato”, oltre che ai portieri si deve far riferimento anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri e, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di informazione e formazione di questi soggetti, il datore di lavoro va individuato nella persona dell’amministratore.
Gli obblighi dell’amministratore non sono finiti qui, in quanto egli deve anche fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché attrezzature conformi a quanto specificato dal d. lgs..
Quello di datore di lavoro non è l’unico ruolo che si può trovare a rivestire l’amministratore in quanto, ogniqualvolta vengano incarichi a terzi nell’ambito di un contratto d’appalto, egli ricoprirà anche il ruolo di committente con tutti gli obblighi imposti dalla legge che ne conseguono in materia di informazione, documentazione e verifica sullo svolgimento dell’attività appaltata.
Per quanto concerne, infine, la responsabilità, occorre specificare che (secondo la Cassazione) nel caso di appalto di lavori deciso ed assegnato dall’assemblea condominiale, ai fini della responsabilità penale dell’amministratore occorrerà verificare caso per caso l’ambito di autonomia di azione di cui egli effettivamente disponeva e, altresì, occorre verificare l’ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori, nonché l’agevole ed immeditata percepibilità da parte del medesimo delle situazioni di pericolo.