L’Amministratore di condominio in prorogatio

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Nella vigenza dell’incarico gestorio, l’amministratore esercita le facoltà ed i poteri che la legge gli riconosce, in applicazione dell’istituto del mandato.

Decorso il termine previsto, senza che l’incarico sia stato validamente rinnovato da un’assemblea regolarmente convocata e che abbia deliberato secondo le maggioranze di legge, si applica l’istituto della prorogatio imperii, che consiste nella proroga dei poteri (e degli obblighi) sino alla nomina del nuovo amministratore o alla riconferma di quello entrato in prorogatio.

La Cassazione afferma che l’applicabilità dell’istituto trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministrazione. In pratica, quindi, la ragione risiede nel carattere perenne e necessario riconosciuto all’ufficio dell’amministratore e nell’interesse della collettività condominiale a che tale ufficio non venga interrotto. Infatti, la Corte ci dice anche che tale istituto non si applica solo in casi di scadenza del termine o di dimissioni ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina.

In caso di prorogatio si riconosce all’amministratore il potere di rappresentanza processuale, nonché tutti gli altri poteri afferenti il suo ufficio, come quello di convocare legittimamente una valida assemblea condominiale (che possa, ad esempio, riconfermarlo o nominarne un sostituto).

Al contrario, infine, deve ritenersi che l’intervenuta revoca, sia essa assembleare o giudiziale, costituisca un’ipotesi di inapplicabilità della prorogatio in quanto un tale provvedimento comporta il venir meno di quei presupposti che sostengono il rapporto di mandato esistente tra le parti e ne provocano, pertanto, la sua immediata cessazione.

 

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