L’AMMINISTRATORE: IL COMPENSO

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La legge di riforma del condominio ha previsto, tra gli altri, l’obbligo per l’amministratore di indicare preventivamente gli oneri delle proprie prestazioni a pena della nullità della nomina.

Questa forma di retribuzione, in quanto tale, deve essere congrua e dignitosa ma, nei dettagli, è rimessa alla libera contrattazione delle parti.

Da un punto di vista “strutturale”, questa può essere suddivisa in 3 “capitoli”, legati alle diverse tipologie di attività che l’amministratore è chiamato a svolgere:

  • Legale rappresentanza e responsabilità concreta e morale che la persona si assume all’accettazione dell’incarico;
  • Compiti amministrativi e di responsabilità civile che derivano dall’espletare l’incarico regolarmente e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;
  • Compiti operativi e di responsabilità penale che comprendono la sicurezza delle parti comuni ed in uso comune, l’operatività del personale dipendente e non, l’obbligo di rispettare e far rispettare le leggi e i regolamenti;

Da quanto appena detto se ne ricava che il compenso dell’amministratore non potrà avere importi particolarmente bassi ed anzi, è bene che i condomini diffidino di quegli amministratori che presentino all’assemblea una proposta di compenso inferiore a determinate cifre (individuate nella misura di circa 60-80 € per unità immobiliare).

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