L’amministratore può staccare le forniture ai condòmini morosi

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L’aumento dei costi energetici determina la morosità e il distacco delle forniture, e gli amministratori di condominio sono così chiamati a focalizzarsi sui mancati pagamenti. È necessario sottolineare cosa prevede la normativa, due sono le possibili interpretazioni: la prima fa riferimento all’articolo 32 del testo costituzionale, in base al quale viene stabilito che i servizi primari come l’acqua e il riscaldamento devono essere sempre assicurati; dalla seconda si evince la non intangibilità di tali diritti, se ciò determina la morosità del condomino stesso.

In caso di ritardo ingiustificato nel pagamento delle tasse condominiali, l’amministratore può decidere di interrompere al condomino moroso l’accesso ai servizi comuni, anche senza un preavviso assembleare.

Secondo l’articolo 1133 Codice civile, è l’autorità giudiziaria che si occupa di verificare quanto sostenuto dall’amministratore nei confronti del condomino ritenuto moroso. Nel caso in cui le accuse fossero infondate, sarà l’amministratore che dovrà farsi carico delle responsabilità penali, come il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Per questo solitamente viene suggerito l’intervento da parte di un magistrato, al fine di ottenere il permesso al distacco, evitando di privare un privato dei sui diritti alla persona tutelati dalla stessa Costituzione.

Chiaramente tutti i servizi comuni suscettibili di godimento separato, inclusi quelli essenziali, possono essere sospesi in danno dei condòmini morosi.

Il condominio si troverebbe, quindi, obbligato a colmare i costi del soggetto moroso per un arco temporale non definito oppure andrebbe incontro ad un distacco del servizio da parte del somministrante nel caso in cui non riuscisse ad evitare il vuoto di cassa.