In ogni condominio viene tenuto dall’amministratore un registro (appunto, l’anagrafe) in cui compaiono tutti i nominativi, i contatti ed eventuali altri dati dei partecipanti al condominio.
In caso di vendita di un immobile è sufficiente inviare all’amministratore una comunicazione scritta, preferibilmente con allegato a questa il certificato catastale. Non è, invece, necessario inviare la copia dell’atto di compravendita.
Eventuali richieste di dati aggiuntivi, come quelli relativi alla certificazione sulla sicurezza dell’immobile, che fossero avanzate dall’amministratore, non devono essere necessariamente esaudite.
Ciascun condomino, presentando richiesta in tal senso, può accedere in qualsiasi momento alla propria scheda anagrafica condominiale anche dopo averla consegnata all’amministratore.
Ai fini della compilazione dell’anagrafe, l’amministratore può soltanto acquisire le informazioni riguardo le generalità ed i contatti di coloro che possiedono un qualche diritto reale sugli immobili condominiali e può chiedere i relativi dati catastali.
Affinché ogni condomino possa accedervi, inoltre, è compito dell’amministratore comunicare il luogo e gli orari nei quali sarà possibile prenderne visione e, previo rimborso della spesa, estrarne copia da lui firmata.
Dal momento che l’obbligo di compilazione e di aggiornamento dell’anagrafe spetta direttamente all’amministratore, ne sono esentati tutti quei condomini sprovvisti di questa figura.
Va, comunque, sottolineato che non possono far parte (e quindi essere richiesti) dell’anagrafe dati che non siano relativi alla gestione e all’amministrazione delle parti comuni del condominio o che non siano strettamente collegati alle quote dovute dai singoli condomini.
In caso di compravendita, l’obbligo di comunicazione dei dati per l’aggiornamento dell’anagrafe resta in capo al condomino.
Dopo la riforma del 2012, peraltro, l’obbligo di tenuta dell’anagrafe condominiale grava anche sugli amministratori di supercondomini a condizione, però, che gli altri edifici siano composti da almeno 8 partecipanti.
Le spese inerenti l’anagrafe devono essere supportate dall’amministratore e potranno essere riversate sui condomini soltanto se è stato previsto dall’assemblea che all’amministratore spettasse un compenso extra per lo svolgimento di questa specifica mansione.